Riflessioni e suggerimenti sui poteri dell’amministratore nei confronti dei dati dei condòmini e dei terzi.
A due anni dall’esordio del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e nonostante le numerose Linee - guida emesse dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB), ancora oggi noi addetti ai lavori della materia condominiale fatichiamo a comprendere quale sia il ruolo più consono da riconoscere ed affidare all’Amministratore rispetto ai trattamenti dei dati personali - ed a volte particolari - dei condòmini e dei terzi, che egli esegue nel rispetto delle sue funzioni e di quanto previsto dal Codice civile.
Dopo l’emanazione del ‘Codice della privacy’ (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il Garante per la protezione dei dati personali emanava un proprio Provvedimento, poi divenuto noto come ‘Vademecum del palazzo’ (provv. 18 maggio 2006, in G.U. n. 152/2006).
In seguito alla riforma del Condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220, entrata in vigore il 18 giugno 2013), il Garante ‘aggiornò’ il Vademecum, emettendo il Provvedimento 10 ottobre 2013.
Nel primo Vademecum il Garante affermò che l’Amministratore, da un punto di vista privacy, doveva essere considerato come Responsabile del trattamento, mentre la compagine condominiale era il Titolare.
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