La conservazione dei dati di traffico esterni alle conversazioni telefoniche, per finalità di lotta al terrorismo, oggetto di questa nota, richiama il tema dai significati contrapposti del contemperamento delle esigenze operative degli organi inquirenti e quello della ricerca di tutele in ambito nazionale per il diritto alla privacy “sempre più a tradizione costituzionale in ambito europeo” (O. Pollicino, M. Bassini, La Corte di giustizia e una trama ormai nota: la sentenza tele2 sverige sulla conservazione dei dati di traffico per finalità di sicurezza e ordine pubblico, in Dir. Pen. Contemp., 9 gennaio 2017, p. 2).
Si tratta di un argomento ben noto, che ha visto l’Italia prevedere, fin dal 2003, un’ apposita disciplina, contenuta nell’art. 132 del “Codice della privacy” (D.Lgs 196/2003). Detto articolo è stato, nel tempo, derogato svariate volte, a riprova di quanto sia difficile e controverso il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e interesse collettivo alla sicurezza.
Questi interventi sono stati tesi, nella stragrande maggioranza dei casi, ad ampliare il margine di operatività della norma, anche in favore del fatto che il cd. tracing sia strumento di particolare importanza rispetto alla risoluzione dei reati, in ispecie quelli terroristici. Insomma, l’ampliamento dei tempi di conservazione dei dati, conseguenti a momenti di particolari emergenze terroristiche, che si sono succedute purtroppo negli ultimi 15 anni nel mondo, e in Europa in modo particolare, ha determinato in Italia quello che è stato definito, in maniera assolutamente condivisibile, un “pasticcio normativo” (P. Caputo, La conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nella normativa antiterrorismo, in Archivio Penale, 1/2016, p.36).
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