Cassazione: è illecito diffondere in chat il numero di telefono di qualcuno, anche fosse uno stalker

In caso di molestie al telefono è bene sapere che per legge “la condotta della provocazione costituisce una causa di esclusione della colpevolezza solo in relazione al reato di diffamazione”.

 

Non si può pubblicare in una chat il numero di telefono di qualcuno, di terzi, perché quest’agire viola l’articolo 167 del Codice della Privacy. Il numero di telefono di un’altra persona è anch’esso un dato personale e qualsiasi sia il tipo di relazione ci sia tra le parti non può essere una scusante alla violazione della privacy.

 

È quanto sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione, che ha ritenuto un cittadino colpevole di aver diffuso in chat il numero di telefono di uno stalker: “la condotta contestata all’imputato, integrante il reato di cui all’articolo 167, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196/2003, non può ritenersi non punibile per il solo fatto di essere stata determinata dallo stato d’ira per il fatto ingiusto della persona offesa, in quanto scriminante riconosciuta dall’ordinamento solo in relazione al reato di diffamazione”.

 

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