l Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente pubblicato un’infografica che riassume in cifre e per categorie generali il bilancio dei primi 4 mesi di applicazione del GDPR.
Tra gli altri, l’adempimento che ha maggiormente interessato i soggetti attivi del trattamento (titolare, contitolare e responsabile), dal 25 maggio a settembre 2018, riguarda senza dubbio la comunicazione al Garante dei dati di contatto dei DPO nominati nel territorio nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 37, paragrafo 7 del GDPR.
I numeri sono impressionanti! Infatti, sono pervenute al Garante 40.738 comunicazioni.
È indubbio che una buona parte delle comunicazioni sia attribuibile alle autorità pubbliche (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Comuni e Regioni) che sono obbligate a nominare tale figura indipendentemente dal tipo di trattamento di dati personali che effettuano.
Tuttavia, per quanto riguarda i soggetti privati, un numero così elevato di comunicazioni lascia spazio a interrogativi in merito all’effettiva necessità per i soggetti dichiaranti di dotarsi di un DPO.
Nonostante il Gruppo di Lavoro ex Articolo 29 – nelle proprie Linee Guida sul DPO, scaricabili al seguente link: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048 – abbia caldeggiato la nomina di tale figura su base volontaria, quindi anche da parte di soggetti che non rientrano nell’obbligo, i numeri nazionali risultano elevatissimi se si considera, ad esempio, che in Francia i soggetti che hanno provveduto alla nomina di un DPO sono 24.500 (dati risultanti dal sito del CNIL, link: https://www.cnil.fr/fr/rgpd-quel-premier-bilan-4-mois-apres-son-entree-en-application)…….
Fonte Filodiritto.com di Antonio Zama, Marco Dettori, Stefania Calvello. Leggi l’articolo Record di nomine DPO in Italia, ma quanti ne hanno realmente bisogno?
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