La riservatezza dell’avvocato “prevale”, quindi, sull’accesso.
Così interviene il Garante della privacy con il Provvedimento 9 febbraio 2017, n. 50.
In applicazione del cd. Freedom of information act (si veda il Decreto Legislativo n. 33/2013 c.d. decreto trasparenza), il Garante ha riconosciuto la prevalenza della riservatezza dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare a fronte della richiesta di accesso civico ai relativi atti presentata al COA (consiglio dell’ordine).
Il fine del sopra menzionato Freedom of information act di riconoscere a chiunque il diritto (articolo 5) di accedere ai dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, incontra un limite forte ed “insormontabile” nella tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Più specificamente l’istanza di accesso civico deve essere rifiutata nel momento in cui ciò sia necessario al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela e alla protezione dei dati personali.
Nella fattispecie oggetto di commento la richiesta di accesso concerneva gli atti di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato.
Per il Garante della privacy, proprio la natura disciplinare (del procedimento a carico del legale) rende l’accesso idoneo a cagionare un danno ed un pregiudizio alla privacy dell’avvocato.
Ciò è sufficiente a legittimare il diniego.
Nel caso concreto, inoltre, vi era anche un difetto procedimentale, in quanto non vi era stata la chiamata ad intervenire del controinteressato.
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