Il punto da chiarire era se la ripartizione di competenze tra Autorità capofila e Autorità di controllo che presiede a questo meccanismo fosse corretto.
La Corte di giustizia, nella decisione commentata ieri su questo giornale, ammettendo, a certe condizioni, che un’Autorità garante, pur non essendo la “capofila”, possa esercitare il suo potere di intentare un’azione dinanzi a un giudice nazionale, ha provato a dare una risposta al seguente quesito: quale l’equilibrio più corretto tra applicazione coerente e omogenea della disciplina europea in materia di protezione dati ed esigenza di garantire, in ogni caso, un adeguato livello di protezione al diritto alla privacy digitale che la Carta dei diritti dell’Unione promuove, a tutti gli effetti, a diritto fondamentale?..
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