Didattica digitale, perché creare una piattaforma nazionale basata su software libero

Le linee guida sulla didattica digitale integrata lasciano presidi, docenti e studenti alla mercé di multinazionali gigantesche e occhiute.

La prof.ssa Maria Chiara Pievatolo commenta un punto specifico contenuto nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) pubblicate dal Ministero dell’Istruzione previste dal Piano per la ripresa di settembre ed inviate alle scuole per la loro applicazione. (n.d.r).

L’onere della scelta della piattaforma lasciato alla singola istituzione scolastica senza tenere in considerazione il Privacy Shield invalidato

Ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l’oscuramento dell’ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. Si rimanda al Provvedimento del 26 marzo 2020 – “Didattica a distanza: prime indicazioni” dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali”.

 

L’onere della scelta della piattaforma, pur essendo vagamente suggerito l’uso del registro elettronico, è lasciato alla singola istituzione scolastica, entro i limiti delle prime indicazioni sulla DaD fornite dal Garante della privacy italiano a marzo 2020, quindi prima dello studio del Garante europeo e della sentenza Schrems II.

La pagina del sito ministeriale dedicata alla DaD, nel momento in cui scrivo, continua a consigliare le piattaforme proprietarie di Microsoft e Google, e a osservare un maestoso silenzio su quanto invece offerto dal GARR, ente pubblico italiano senza scopo di lucro.

 

Secondo lo studio europeo sopra menzionato, la Microsoft usa e sposta i dati dei funzionari e dei cittadini a sua discrezione, perché, entro un quadro contrattuale mutevole e vago…..

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Fonte: Key4biz | di Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo, Dipartimento di Scienze politiche - Università di Pisa

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