Il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito GPDP) con il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD|DPO) in ambito pubblico” pubblicato a maggio 2021 ha fatto chiarezza su una serie di criticità che si erano rilevate nell’applicazione del GDPR in tema di designazione, posizione e compiti dell’RPD | DPO.
Il documento di 36 pagine è una sorta di raccolta di precedenti interventi del GDPD a seguito delle istanze pervenutele in questi 3 anni di applicazione della norma.
Il documento nell’introduzione richiama le Pubbliche Amministrazioni a non pensare che la funzione del RPD | DPO sia “talvolta vissuto come un mero adempimento formale, senza comprendere adeguatamente l’importanza della figura in questione nel supporto e nella vigilanza sulla correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dal titolare”.
Ma andiamo con ordine e scorriamo sinteticamente i punti analizzati nel documento.
Sommario
Il GDPD ribadisce con forza, in più punti del documento, l’indipendenza e autonomia del RPD|DPO, definito dallo stesso “facilitatore”, in quanto deve facilitare l’accesso, da parte dei funzionari dell’Autorità ai documenti e alle informazioni necessarie.
Durante le attività di ispezione del GDPD e/o degli uomini del Nucleo Speciale Privacy della GdF, nelle richieste di parere, nelle audizioni il RPD | DPO deve essere “tempestivamente e adeguatamente” coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati.
Proprio per questa sinergia, già individuata dal GDPR, fra RPD | DPO e GDPD, quest’ultimo invierà in sede di istruttoria preliminare, le richieste di informazioni anche al RPD|DPO, pur rimanendo l’onere di fornire riscontro (e la conseguente responsabilità dell’eventuale inadempimento) in capo al titolare/responsabile.
Il Garante a tal proposito definisce essenziale la comunicazione tempestiva all’Autorità dei dati esatti di contatto del RPD | DPO e il suo aggiornamento, anche per evitare l’inoltro di comunicazioni a soggetti che non sono (o non sono più) RPD|DPO.
Fermo restando l’obbligo di nomina per tutte le PA, il documento sottolinea l’importanza – fortemente raccomanda – la nomina del RPD | DPO per quei soggetti privati che esercitano compiti di interesse pubblico (es. concessionarie di pubblici servizi con trattamenti GPS – call center ecc.) e per le strutture sanitarie private e RSA.
Nel documento si pone l’attenzione anche della specifica della “vacatio” fra la conclusione di un incarico RPD | DPO e la nomina del successivo, il ruolo non può essere lasciato scoperto e la P.A. è comunque tenuta ad individuare temporaneamente, al proprio interno, un dirigente o un funzionario da designare interinalmente nel ruolo; con i relativi obblighi di notifica al GDPD.
A tal proposito c’è ancora molta strada da fare; basti pensare che, come emerso in un recente evento CLUSIT, il GDPD ha informato che almeno 1/8 tra i comuni italiani non ha notificato la nomina obbligatoria dell’ RPD | DPO.
Il documento non aggiunge nulla di nuovo all’art. 37.3 del GDPR, ribadisce che Titolari del trattamento con strutture organizzative e dimensioni limitate in termini di risorse economiche (es. istituti scolastici o piccoli enti territoriali)potrebbero avvalersi di un DPO in comune, purché sia garantito l’efficace svolgimento dei propri compiti. L’Autorità suggerisce in tal caso:
Il GDPD segnala che nei bandi pubblici analizzati sono generalmente richiesti 3 requisiti al candidato RPD | DPO esterno:
Altra criticità individuata dagli accertamenti ispettivi condotti è l’esistenza di società che svolgono incarichi di RPD | DPO per conto di numerosi soggetti pubblici (nell’ordine delle centinaia), spesso anche variamente dislocati sull’intero territorio nazionale.
Oltre all’incarico di RPD|DPO, è emerso che tali società svolgono anche altri incarichi che pur non essendo, in generale, incompatibili con il ruolo di RPD | DPO (ad esempio, quello di referente nell’ambito della sicurezza del lavoro) potrebbero comunque rendere difficile lo svolgimento di tutti i compiti affidati, soprattutto quando queste società operano con risorse non adeguate indicando i medesimi collaboratori quali referenti, incidendo anche sulla credibilità della qualità del lavoro svolto come RPD|DPO.
Tutto questo pone un tema di adeguatezza ed efficacia del ruolo del RPD | DPO nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 39 GDPR.
L’ente dovrebbe quindi verificare:
Inoltre, ciascuna amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di individuare, al proprio interno, una figura
di riferimento per il RPD | DPO esterno, con il quale quest’ultimo possa interloquire con costanza.
Il GDPD fa chiarezza anche sulla possibilità, prima messa in dubbio da qualche TAR, che la persona giuridica candidata ad assumere l’incarico di RPD | DPO per conto di una PA possa avvalersi di un referente persona fisica che non sia un dipendente della società medesima, e quindi sia esterno al suo organico; ritenendo che il rapporto di “appartenenza” non debba essere letto in senso giuridico.
Occorre però, in massima trasparenza, dichiarare il tipo di rapporto contrattuale e verificare i requisiti nonché la non numerosità di incarichi ricoperti.
Il GDPD indica, in linea di massima, quale periodo congruo per la durata dell’incarico i tre anni, al fine di dare al RPD | DPO il tempo necessario per poter conoscere adeguatamente l’organizzazione dell’ente e attuare le misure necessarie a garanzia dei diritti degli interessati.
Il documento pone anche l’attenzione a quanto sostenuto dall’autorità anticorruzione ai fini di rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, sulla necessità che l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie debba avvenire nel rispetto del principio di rotazione.
Il GDPD ritiene che l’eccessivo abbassamento della remunerazione (si sono rilevati anche incarichi gratis o per poche centinaia di €.) per la fornitura del servizio di RPD | DPO abbia un duplice effetto negativo:
Il GDPD ribadisce e sottolinea l’importanza di pubblicare i dati di contatto del RPD|DPO, nello specifico sulla homepage del sito web del Titolare del trattamento, e comunicare i dati di contatto al GDPD stesso.
Si suggerisce inoltre di rendere disponibili, sia nei confronti del pubblico che dell’Autorità, una casella “istituzionale” ad hoc attribuita specificamente al solo RPD | DPO, evitando l’utilizzo di caselle che siano direttamente espressione del Titolare del trattamento (ad esempio, perché richiamano l’“amministrazione”, la “segreteria” o il “protocollo”).
Invero, perché sia effettivamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni (come richiesto dal cons. 97 del Regolamento), sarebbe opportuno che il RPD | DPO venisse contattato attraverso canali che riconducano direttamente a lui, senza l’intermediazione di uffici facenti capo al Titolare del trattamento.
Relativamente all’aggiornamento notifica il GDPD ricorda che il mancato aggiornamento dei dati di contatto del RPD | DPO, tanto sul sito web dell’ente quanto nella relativa comunicazione all’Autorità, costituisce una condotta sanzionabile al pari della mancata pubblicazione/comunicazione.
Il GDPD lamenta inoltre la prassi di instaurare contatti, solo saltuari, pratica che vanifica il senso della presenza del RPD | DPO e, con esso, l’approccio di privacy by design e by default promosso dal GDPR; facendo emergere un tema di inadeguatezza dei compiti previsti dall’art. 39 GDPR.
Il GDPD ritiene critica la situazione in cui ci siano gli RPD | DPO poco propositivi e i Titolari del trattamento portati a considerare la figura del RPD | DPO quale mero adempimento formale.
Tale atteggiamento può essere imputabile a entrambe le parti: al RPD|DPO, “in quanto spesso portato a non proporre adeguatamente al titolare le attività necessarie per conformare i trattamenti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali; alla PA, per la tendenza a considerare la nomina del RPD solo come un adempimento formale, non riconoscendo e tantomeno valorizzando i compiti e le potenzialità di questa figura”.
Al fine di rendere effettivo il coinvolgimento del RPD | DPO il GDPD suggerisce alcune buone pratiche, anche da formalizzare contrattualmente:
Il GDPD suggerisce altresì di non assegnare al RPD | DPO compiti che spettano al Titolare del trattamento e che esulano dalle attività di consulenza, sorveglianza e, più in generale, consultazione, stabilite dall’art. 39 del GDPR – nonché, eventualmente, di tenuta del registro delle attività di trattamento (cfr. le Linee guida del WP29, par. 4.5, pp. 24-25).
Come già richiamato nelle Linee guida del WP29 e nelle precedenti FAQ del Garante, in rapporto alle dimensioni e alla complessità dei trattamenti effettuati, occorre valutare attentamente l’opportunità/necessità di istituire un apposito gruppo di persone (Team) a supporto del RPD | DPO, al quale destinare le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti stabiliti.
Il GDPD ha riscontrato numerose situazioni in cui viene nominato, quale RPD | DPO, un soggetto che svolge altri compiti che possono determinare un’incompatibilità o una situazione di conflitto di interessi, in quanto tali ulteriori incarichi gli impediscono di svolgere la propria attività di RPD con la necessaria indipendenza.
Il tema dell’incompatibilità si presenta, quando il RPD|DPO:
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