L’articolo 65 prevede che, in caso di divergenze fra le autorità Garanti nazionali sull’interpretazione del GDPR, intervenga il comitato europeo per la protezione dei dati.
Una delle principali ragioni per le quali l’Unione Europea si è decisa a sostituire la precedente direttiva con il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati è da ricondurre al fatto che in precedenza le varie autorità nazionali si siano mosse secondo linee diverse, in fase di applicazione della direttiva sulla protezione dei dati. L’adozione di un regolamento ha imposto a tutte le nazioni europee di utilizzare linee guida similari, introducendo un ulteriore elemento di coerenza. L’istituzione del comitato europeo per la protezione dei dati ha fatto sì che, ove vi sia diversità di vedute fra le varie autorità nazionali, in relazione ad una interpretazione del regolamento, sia possibile ricorrere a questo comitato, la cui pronunzia in merito ha carattere definitivo ed è valida in tutti paesi europei.
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