Spesso il telefono suona ma dall’altra parte nessuno risponde. La cosa può succedere più e più volte, anche nell’arco della stessa giornata, fino ad esasperare il povero utente. Come tutelarsi in questi casi? Bisogna distinguere: le chiamate mute possono provenire da operatori di telemarketing oppure da persone che hanno solamente intenzione di disturbare. Fatta questa breve premessa, che fare in caso di chiamate continue da un numero che attacca subito?
Sono state numerose le segnalazioni all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per la ricezione di telefonate nelle quali, una volta risposto, non si viene messi in contatto con alcun interlocutore: in pratica, il telefono rimane muto oppure viene riattaccato subito. Dopo una serie di verifiche, l’Autorità ha accertato che il problema deriva dalle impostazioni dei sistemi centralizzati di chiamata dei call center, rivolte a massimizzare la produttività degli operatori: per eliminare tempi morti tra una telefonata e l’altra, il sistema genera in automatico un numero di chiamate superiore agli operatori disponibili.
Queste chiamate, una volta ottenuta risposta, possono essere mantenute in attesa silenziosa finché non si libera un operatore. Il risultato è appunto una chiamata muta, che può indurre comprensibili stati di ansia, paura e disagio nei destinatari.
Il Garante, per eliminare questa pratica commerciale senza penalizzare l’efficienza delle imprese di telemarketing, ha stabilito alcune regole, tra le quali:
Comunque, nel caso in cui dovesse capitare la situazione appena descritta, è possibile contattare direttamente il Garante della privacy per chiedere la cessazione della condotta illecita.
Diversa è la situazione di chi contatta telefonicamente un’altra persona soltanto per arrecargli fastidio. Il codice penale punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo [1]. Il bene giuridico tutelato è sia la tranquillità pubblica che quella del privato (reato cosiddetto plurioffensivo): nel primo caso, rileva che la condotta molesta avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico; nel secondo, invece, l’utilizzo del mezzo telefonico o di qualsiasi altro idoneo ad arrecare disturbo. Trattasi di una contravvenzione, cioè di un reato minore, non punito con la reclusione e suscettibile di prescrizione più breve di quella prevista per i delitti. Detto ciò, secondo la Corte di Cassazione integra il reato di molestie la condotta dell’agente, insistente e petulante, idonea a turbare in modo apprezzabile le normali condizioni nelle quali si svolge la vita della persona molestata [2].
Secondo la Corte di Cassazione [3], quando le telefonate mute diventano eccessive e suscitano nella vittima uno stato di apprensione tale da indurla a temere per la propria vita oppure a cambiare le abitudini quotidiane, è possibile che si integri il reato di stalking [4]. Questo può avvenire, però, solamente quando il numero delle telefonate sia importante e ingeneri nella persona che le riceve un serio stato di ansia o paura, eventualmente anche accertabile clinicamente.
Come detto, se si tratta di chiamate commerciali è possibile ricorrere al Garante della privacy. Nel caso, invece, di condotta costituente reato (molestie o stalking) occorre sporgere denuncia/querela presso le forze dell’ordine, entro tre mesi dalla ricezione dell’ultima chiamata. È opportuno fornire quante più informazioni possibili al fine di rendere efficaci le indagini delle autorità. È molto probabile che le chiamate siano effettuate in forma anonima; in questa ipotesi, l’utente può cercare di risalire al numero attraverso i servizi messi a disposizione dalle diverse compagnie telefoniche, le quali generalmente consentono, soprattutto davanti ad una denuncia sporta, di svelare i tabulati. Le forze dell’ordine, invece, potranno addirittura mettere sotto controllo l’apparecchio telefonico, provvedendo eventualmente alle intercettazioni (in verità poco utili se dall’altra parte nessuno parla).
note
[1] Art. 660 cod. pen.
[2] Cass., sent. n. 2967 del 16.03.1978.
[3] Cass., sent. n. 45547/16 del 28.10.2016.
[4] Art. 612-bis cod. pen.
Alcune delle foto presenti su Privacyitalia.eu potrebbero essere state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare via email alla redazione che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.
© 2017-2018 Associazione Privacy Italia - C.F. 91039930192 - P. Iva 01685370197 - Informativa Privacy
Con il sostegno di: