Si può registrare e filmare all’interno del Comune?

Domanda di Marco J.:

Sono un cittadino straniero. Mentre facevo la pubblicazione di matrimonio, l’addetto del comune non riesce a identificare il nulla osta della mia fidanzata con il prolungamento di tre mesi da covid, e mi dice che il prolungamento dei documenti riguarda solo i documenti italiani. Allora non capisco bene, allora gli chiedo se posso filmare mentre mi ripete quello che mi ha appena detto. Il responsabile mi risponde che non ho diritto di registrare e filmare. La mia domanda: è vero che non ho diritto di registrare o filmare all’interno del comune?

Risposta del Dott. Massimo Antonini – esperto privacy e cyber-security:

Gentilissimo signor Marco,

Per essere molto diretti e sintetici le dico che può registrare, utilizzando il video per gli eventuali fini giudiziari, ma senza divulgarlo al pubblico (es. Social network).

Detto ciò, chiariamo alcuni punti fondamentali. Dal GDPR, art. 4, par. 1, n. 14 (dato biometrico) si desume  la spiegazione che le immagini, foto e riprese audio-video, rientrano nella sfera del dato personale (art. 9) e possono essere trattati.

A tale nozione, accostiamo i limiti espressi dall’art. 10 del Codice Civile, il quale ci ricorda che non possiamo invece trattare quelle immagini o riprese audio-video per alcun uso che possa risultare lesivo della dignità, della reputazione o del decoro dell’interessato (l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni, richiedibili dall’interessato), soprattutto se l’interessato non ha manifestato il proprio consenso all‘acquisizione e alla successiva divulgazione delle immagine stesse.

Dunque, da quanto sancito dal Codice civile e dal regolamento europeo emerge che l’“immagine facciale”, (art. 4, par. 1, n. 14) assurge a “dato particolare” (anche se sottoposta ad un trattamento tecnico particolare che la trasforma, ad es. tramite la rilevazione di una serie di parametri biometrici, in un mezzo con cui procedere all’identificazione automatica ed univoca di una persona).

D’altra parte, facendo richiamo a quanto affermato dai Giudici della Corte di Cassazione (es Cass. sent. n. 24288/2016 del 10.06.2016) è possibile affermare che si può video-registrare anche senza il consenso dell’interessato, purché ciò NON avvenga presso il proprio domicilio o gli altri luoghi di privata dimora, quindi, all’interno di un ente pubblico (es. Il Comune) non ci si potrà appellare alla tutela della privacy: in pratica, sempre secondo la Cassazione, chi parla in pubblico accetta anche il rischio di essere registrato.

In un eventuale processo civile, la registrazione costituisce una effettiva prova documentale a meno che la parte contro cui è prodotta non la contesti (art 2712 del Codice Civile).

A questo punto ed in ogni caso il mio suggerimento è sconsigliarle qualsiasi acquisizione delle immagini, ma semmai una segnalazione all’”Ufficio Relazioni con il Pubblico” o alla direzione dell’ente a cui si sta rivolgendo, per risolvere la questione.

Nella Speranza di aver risposto con chiarezza ed esaustività al suo quesito, le auguro buona fortuna e buon Natale.

 

Dott. Massimo Antonini – esperto privacy e cyber-security

 

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