Domanda di Sandro M.:
Buongiorno. In caso di presunzione di reato (ad esempio, un’aggressione di un minore per strada) è legittimo fare una foto e inviarla alla polizia o si viola la norma sulla privacy (ad esempio, nel caso si trattasse non di un reato ma di un gioco)? E se la segnalazione avviene tramite una app (ma l’invio viene fatto comunque direttamente alle forze dell’ordine senza che ne resti traccia sui database del gestore della app) che garanzie devono essere fornite sui dati di chi segnala il presunto reato? Grazie.
Risposta di Avv. Elisabeta Cocolos – DPO at BetaImprese
“Le fotografie sono dei mezzi di prova espressamente previsti dal codice di procedura penale all’Art. 234 C.p.p.
La loro utilizzabilità, quindi, è pienamente lecita e costituisce di per sé piena prova di ciò che è ritratto. Le fotografie, quindi, possono sempre essere acquisite purché attinenti all’oggetto del processo penale e sulla base delle stesse il Giudice può validamente fondare il proprio convincimento (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13/07/2017) 04-05-2018, n. 19139).
Quindi, documentare un evento criminoso tramite l’acquisizione di immagini (peraltro in un luogo pubblico), è certamente ammissibile.
Vi possono essere anche degli usi illeciti delle immagini e ciò, a prescindere della violazione della riservatezza della persona ritratta, ma non certamente quando si vuole documentare un crimine in atto ( o che tale si presume che sia).
Il bilanciamento degli interessi in gioco, in altri termini, rende lecito la documentazione di un’azione criminosa tramite una fotografia, specialmente se poi, la finalità è quella di fornirla direttamente all’Autorità preposta all’Ordine Pubblico o alla repressione dei crimini.
Diverso è la pubblicazione di immagini, per esempio, tramite Facebook senza il consenso della persona ritratta: la parte che le produce se ne assume la piena responsabilità.
La responsabilità ricade quindi sempre sull’utente che pubblica la foto su qualsiasi sito internet. Solo a questi spetta l’obbligo di ottenere il consenso dell’avente diritto prima di pubblicare online una fotografia o un video che lo riguardi”.
Per quanto non mi risulti che ci siano precedenti giurisprudenziali specifici sul tema e quindi che ci si trovi a percorrere un terreno scivoloso, ritengo che la realizzazione di un’eventuale applicazione che garantisca la protezione dei dati trasmessi dall’autore delle fotografie alle Forze dell’Ordine, possa risultare lecita.
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