E’ legittimo pubblicare la pagella scolastica e i voti degli studenti?

Il quesito di oggi arriva da Loredana B. Risponde la Dott.ssa Francesca Zuccari, DPO di MBS.

Quesito 

La scorsa estate mio figlio ha sostenuto gli esami di Stato di maturità in un Istituto statale e la pubblicazione del voto finale degli esami è stata resa pubblica. La domanda che vorrei sottoporre alla Vostra attenzione è la seguente: è legittimo pubblicare la pagella scolastica e i voti degli studenti?

Loredana B. di Bari

Risposta 

Gentile Loredana, una risposta al suo quesito è stata fornita dal Garante per la protezione dei dati personali nel Vademecum “La scuola a prova di privacy”, realizzato prima dell’applicazione del Regolamento UE 679/2016, avvenuta in data 25 maggio 2018, nel quale vengono riepilogate le regole concernenti il trattamento dei dati personali degli studenti, fornendo anche i riferimenti normativi. Il documento, a proposito di voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di Stato, ribadisce che “gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici”.

Le informazioni sul rendimento scolastico sono infatti soggette ad un regime di trasparenza. Il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilito dal Ministero dell’Istruzione.

Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli Istituti. Gli esiti scolastici non sono quindi dati sensibili contrariamente a quelli che riguardano lo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose e le origini razziali ed etniche.

Il documento chiarisce, infatti, che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali.

Ad esempio, il riferimento alla “prove differenziate”, sostenute dagli studenti portatori di handicap, non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente. Gli istituti scolastici devono, quindi, prestare particolare attenzione a non rendere accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate oppure a non mantenerle online oltre il tempo consentito.

Si tende, sostanzialmente, a evitare che in questo modo siano messe a rischio la privacy e la dignità delle persone a causa di un’errata interpretazione della normativa o per semplice distrazione. Pertanto, non sarà possibile utilizzare i dati presenti nell’albo (anche online) degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti.

Infatti, la conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) o di altri dati personali degli studenti non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale. 

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