Domanda di Mauro C.:
Buongiorno,
sapendo che è permesso fotografare o effettuare riprese audio/video di un edificio PRIVATO a patto che dette riprese siano fatte da un luogo PUBBLICO e che la tutela della proprietà è limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderli tendenzialmente non visibili ad estranei, come ci si deve comportare in caso di videoriprese effettuate con un drone?
Il drone, riprendendo dall’alto, fa decadere la condizione secondo la quale è possibile effettuare foto o video a patto che non si superino le mura esterna o altre protezioni volte ad oscurare la vista del luogo privato?
Risposta dell’Avv. Paolo M. Gangi Consulente Privacy e DPO:
In premessa e per rispondere direttamente alla domanda, deve rilevarsi che effettuare delle riprese di un edificio privato con un drone espone ad un triplice ordine di rischi legali e non è identificabile alcuna giustificazione di ordine generale fondata sul fatto che i droni costituiscono una nuova tecnologia: in presenza dei presupposti applicativi dell’art. 615 ter. c.p., delle norme civilistiche che tutelano il diritto alla riservatezza o del GDPR, le riprese di un edificio privato, in qualsiasi modo effettuate (siano esse con un drone o, più banalmente, sporgendosi dal balcone di un edificio vicino), espongono l’autore di tali riprese alle sanzioni o alla responsabilità previste dalle norme citate.
Quanto appena rilevato merita, tuttavia, una più ampia e opportuna argomentazione di natura giuridica che non ci si esime dal riportare di seguito. La sempre maggiore diffusione dei droni sta ponendo diverse problematiche legislative e regolamentari in quanto si tratta di una nuova tecnologia che potenzialmente può avere effetti “disruptive” sicuramente sulla privacy ma anche sulla sicurezza delle persone (l’uso sconsiderato di droni in prossimità di aeroporti o aerodromi può provocare degli incidenti aerei). L’ENAC ha già dedicato una pagina del proprio sito alla tematica (https://www.enac.gov.it/persona/pilota-di-droni) e anche il Garante della Privacy ha predisposto una scheda illustrativa (https://www.garanteprivacy.it/temi/droni).
Con riferimento al quesito posto dal lettore, da un punto di vista giuridico, la questione va inquadrata alla luce di tre differenti ambiti normativi: la protezione penalistica del domicilio, quella civilistica del diritto alla riservatezza e le prescrizioni che il Regolamento 2016/679 (noto come “GDPR”) impone a chi tratta dati personali.
Diritto penale
Cominciando con il diritto penale, l’art. 615 bis c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni la condotta di chi “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614” cioè l’“abitazione altrui” o “altro luogo di privata dimora” o “le appartenenze di essi”. La norma precisa che la condotta è penalmente rilevante se le riprese sono “indebite”: volendo semplificare, si può dire che non sono indebite le riprese effettuate con il consenso di chi risiede nei luoghi di privata dimora ovvero qualora sussistano ragioni oggettive di ordine superiore che giustifichino tali riprese (per esempio, esigenze di ordine pubblico).
Diritto civile
Dal punto di vista civilistico, non può essere violato il diritto alla riservatezza dei terzi effettuando riprese con un drone, dall’alto, di private dimore o luoghi chiusi al pubblico. In questo caso, il soggetto che lamenta una lesione del proprio diritto alla riservatezza può richiedere al giudice sia l’inibitoria di tali comportamenti (cioè che non siano più effettuate delle riprese con un drone) che la distruzione dell’archivio delle immagini, ferma restando la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno (che, però, deve essere provato: non basta allegare la semplice lesione del diritto alla riservatezza ma si deve dimostrare un danno effettivo per poter avere un risarcimento).
GDPR
Infine, il GDPR prevede che chiunque effettui un trattamento di dati personali (e riprendere delle immagini di un edificio privato, e soprattutto conservarle, qualora siano ricavabili dati personali da tali immagini, costituisce un trattamento di dati) obbliga tale soggetto ad adempiere agli obblighi che il GDPR impone al titolare dei dati, tra cui, a titolo esemplificativo: il trattamento deve essere fondato su una delle sei basi legali stabilite dall’art. 6 del GDPR (come il consenso); il titolare ha l’obbligo di predisporre misure tecniche e organizzative, ex art. 32 GDPR, per preservare l’integrità dei dati. Va riscontrato che il GDPR non si applica al trattamento dei dati personali “effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” (art. 2, par. 2, GDPR) ma i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea interpretano tale norma restrittivamente e, pertanto, è quantomeno rischioso invocarla al fine di identificare una clausola generale di esenzione dal GDPR con riferimento a riprese effettuate con un drone per scopi di carattere personale (per l’interpretazione restrittiva dell’art. 2, par. 2, GDPR, si veda, in particolare, la sentenza della Quarta Sezione dell’11 dicembre 2014, František Ryneš contro Úřad pro ochranu osobních údajů, in un caso di un impianto di videosorveglianza, installato da un privato a fini di protezione della propria villa, che, però, riprendeva anche la pubblica via e la casa del vicino). La violazione dei precetti che il GDPR impone al titolare dei dati espone alle sanzioni previste dall’art. 83 del Regolamento stesso.
Avv. Paolo M. Gangi
Consulente Privacy e DPO
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