Chiamate indesiderate, come si fa a tutelarsi?

Domanda di Massimiliano P.:
Buongiorno, domanda sull’annoso problema delle telefonate pubblicitarie non desiderate. Sono titolare di un numero di telefono mobile che, con assoluta certezza, non ho mai divulgato a nessuno. Al momento della stesura del contratto sono stato assolutamente attento a non dare alcun consenso alla divulgazione del mio numero per alcuno scopo al di fuori di quelli obbligatori alla stipula del contratto (con TIM come gestore). Negli ultimi tempi ho ricevuto due telefonate pubblicitarie di persone che collegavano il mio numero al mio nome. TIM, alla mia richiesta di conoscere i miei dati personali in loro possesso, fa orecchie da mercante e non risponde. Che mezzi ho per andare fino in fondo alla questione? Grazie, distinti saluti.

Rispondono il Dott. Giuseppe Miceli – Segretario generale di Privacy Italia e la Dott.ssa Francesca Zuccari – DPO at MBS S.r.l.

EgR. Massimiliano,

Il numero di telefono da Lei fornito, ai soli fini dell’elaborazione contrattuale, rientra tra quelle informazioni di identificazione personale rispetto alle quali si profila un vero e proprio diritto di riservatezza, quale diritto fondamentale dell’individuo. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il divieto di comunicare o diffondere il numero di telefono privato di un soggetto in assenza del suo consenso, configurandosi in caso contrario il reato di trattamento illecito di dati personali (Cfr. Cass., Sez. III Penale, Sentenza n.46203 del 16 dicembre 2008; Cass., Sez. III Penale, Sentenza n. 21839 del 17 febbraio 2011). La divulgazione o l’utilizzo del numero di cellulare, come nel caso da Lei sollevato, deve quindi fondarsi su una mera manifestazione di volontà che deve essere al contempo libera, specifica, informata ed inequivocabile. La Corte ha pertanto evidenziato che le norme in tema di divieto di diffusione dei dati personali si applicano indistintamente a tutti i soggetti entrati in possesso dei dati personali altrui. Le segnalo l’Ordinanza di Ingiunzione nei confronti di Wind Tre S.p.A. del 9 luglio 2020, con la quale, il Garante per la Protezione dei dati personali ha applicato, nella misura di cui all’ art. 83 parr. 4 e 5 del Regolamento UE 2016/679, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 16.729.600,00 nei confronti della suddetta società. Gli utenti, infatti, lamentavano la ricezione di contatti promozionali indesiderati, effettuati senza consenso tramite sms, e-mail, telefonate e chiamate automatizzate. Gli utenti dichiaravano di non aver potuto esercitare il proprio diritto di revoca del consenso o di opposizione al trattamento dei loro dati per finalità di marketing. L’Autorità ha così sanzionato Wind Tre per numerosi trattamenti illeciti di dati, legati prevalentemente ad attività promozionali. In conclusione, sarà necessario che Lei si rivolga al Garante della Privacy al fine di chiedere che la diffusione indebita del suo numero telefonico venga bloccata. Per far ciò potrà presentare formale reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Trova il modulo di reclamo sul sito istituzionale del Garante. Sarà cura degli ispettori privacy curare la trattazione della sua pratica.

Dott. Giuseppe Miceli – Segretario generale di Privacy Italia

Dott.ssa Francesca Zuccari – DPO at MBS S.r.l.

 

© 2017-2018 Associazione Privacy Italia - C.F. 91039930192 - P. Iva 01685370197 - Informativa Privacy

Con il sostegno di:

Fondazione di Sardegna Fondazione Cariplo
Positive SSL